Statuto

Art.l) E’ costituita l’ Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria (A. R. I. R.).

 

Art.2) L’ Associazione ha sede in Milano, A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda Unità Spinale in Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano.

 

Art.3) L ‘associazione non ha finalità di lucro e intende promuovere la prevenzione e la riabilitazione delle patologie respiratorie. Per il conseguimento dei suoi scopi l’ Associazione concorre a:

• diffondere in campo clinico, terapeutico e home care, la pratica della fisioterapia e riabilitazione respiratoria;

• organizzare la formazione, l’ aggiornamento, il coordinamento, la promozione dello sviluppo professionale dei fisioterapisti con specifiche competenze in ambito respiratorio;

• sostenere in campo scientifico e sociale l’ educazione e l’ igiene respiratoria;

• promuovere la ricerca scientifica nel campo della fisioterapia e riabilitazione respiratoria.

 

Art.4) Sono soci le persone e gli enti che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno la quota di associazione.

 

Art.5) I soci si dividono in quattro categorie:

a -soci fondatori,

b -soci ordinari,

c -soci sostenitori,

d -soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione e coloro ai quali, pur non avendo sottoscritto l’atto costitutivo, sia attribuita dal Consiglio tale qualifica. Sono soci ordinari i fisioterapisti accettati dal Consiglio Direttivo e che versano annualmente la quota associativa stabilita. Sono soci sostenitori persone fisiche o giuridiche che intendono sostenere gli scopi che l’ associazione si prefigge. Sono soci onorari le persone e gli enti ai quali il Direttivo attribuisce tale qualifica, ritenendole in grado, per qualità, titoli o attività, di dare all’ Associazione un contributo di opera o di prestigio.

 

Art.6) L ‘associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dai contributi dei soci e da ogni altro provento che le affluisca.

 

Art.7) I soci dovranno accettare, senza riserva alcuna e rispettare le norme del presente statuto.

 

Art.8) I soci si impegnano a collaborare fattivamente al raggiungimento degli scopi di qui all’articolo 3.

 

Art.9) I soci hanno diritto:

• di partecipare alle assemblee,

• di usufruire del materiale tecnico e didattico dell’associazione, cosi come, in via prioritaria, di beneficiare delle iniziative promosse dall’associazione,

• di essere informati sulle attività in essere e allo studio dell’associazione,

• di richiedere all’associazione, nei limiti degli scopi istituzionali della stessa, collaborazione per la soluzione di problemi concreti,

• di richiedere al Consiglio Direttivo o al Presidente di inserire problemi di carattere generale all’ordine del giorno della successiva assemblea,

• di richiedere al presidente, in casi di estrema urgenza ed importanza, la convocazione di un’assemblea straordinaria per la trattazione di problemi carattere generale. Detta richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno il 10% dei soci iscritti.

 

Art.10) La qualità di socio si perde:

a -per morte,

b -per recesso unilaterale,

c -per violazione dei doveri statuari,

d -per altri gravi motivi.

Nell’ipotesi sub b e c, l’esclusione dovrà essere deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% dei soci. In ogni caso trova l’applicazione l’art.24 del C.C. al quale si fa integralmente rinvio, cosi come si rinvia in generale alle norme del C.C. per quanto altrimenti non regolato dal presente statuto.

 

Art.ll) Sono organi dell’ Associazione:

• l’ Assemblea dei Soci;

• la Presidenza;

• il Consiglio Direttivo.

 

Art.12) Spetta all’assemblea:

– deliberare sulla relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo e sulle direttive generali dell’associazione,

– approvare il bilancio preventivo e consuntivo,

– nominare i componenti del Consiglio Direttivo,

– deliberare sugli altri argomenti all’ o.d.g. proposti dal Consiglio Direttivo e sulle direttive generali dell’ associazione,

– deliberare sugli argomenti di cui agli art.5 e 10.

 

Art.13) Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci regolarmente iscritti sul libro soci, in regola con il versamento della quota annuale, con la possibilità di delega a favore di altri associati ( non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato). L ‘assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell’associazione: in assenza di questi l’assemblea nomina un Presidente. L’ Assemblea deve essere convocata con avviso ai Soci contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare attraverso lettera raccomandata, fax, posta elettronica o brevi manu almeno 15 giorni prima dell’ adunanza. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell’assemblea, la validità delle deleghe, il diritto di intervento e la direzione dell’assemblea stessa. L ‘assemblea procede alla nomina di un segretario. Dell’assemblea verrà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

 

Art.14) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del C.C.

 

Art.15) Spetta al Presidente:

– rappresentare l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compiere gli atti di amministrazione corrente,

– sottoscrivere ed eseguire quanto approvato dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea,

– convocare il Consiglio Direttivo e/o l’assemblea, quando lo ritenga opportuno.

 

Art.16) Spetta al Consiglio Direttivo :

– deliberare sull’ ammissione dei soci,

– deliberare su tutti gli atti di amministrazione straordinaria e comunque di un certo rilievo economico e/o sociale,

– presentare i bilanci consuntivi e preventivi,

– proporre all’assemblea l’ammissione o l’esclusione di soci,

– costituire le diverse commissioni necessarie al conseguimento degli scopi dell’ associazione,

– nominare, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente con la funzione di sostituire il Presidente nel caso di una sua assenza o impedimento. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni 6 mesi su convocazione del Presidente.

 

Art.17) Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri che devono essere soci, nominati con delibera dell’assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel Consiglio Direttivo possono farne parte esclusivamente fisioterapisti ed un tecnico amministrativo quale Tesoriere il quale può essere un fisioterapista. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tutte le cariche dell’ associazione sono onorifiche e non possono essere retribuite. E’ ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento degli incarichi, conferiti dal Consiglio Direttivo, purché documentate. Nel caso venisse a cessare, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvederanno a nominarne un altro in sostituzione, per cooptazione. Il nuovo amministratore membro rimarrà in carica fino all’Assemblea ordinaria che potrà provvedere alla ratifica della nomina o alla sua sostituzione.

 

Art.18) L’ esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenterà i bilanci entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’ approvazione dell’assemblea.

 

Art.19) Le eventuali modifiche al presente statuto vanno approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o delegati in un assemblea straordinaria.

 

Art.20) Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altre associazioni aventi scopi analoghi dovranno essere deliberate con i voti di tre quarti dei soci aventi diritto, presenti in un assemblea straordinaria, nei casi e nella modalità previsti dalla legge. In caso di recesso o di esclusione del socio, nonché di scioglimento dell’associazione, gli associati non potranno riprendere i contributi versati, ne hanno diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

 

Art.21) Presso la sede centrale sono a disposizione dei soci:

– il libro nominativo dei soci,

– il libro dei verbali,

– il libro protocollo della corrispondenza,

– il libro contabile delle entrate e delle uscite,

– il libro inventario dei mobili e degli immobili dell’associazione.